Art. 295 LEF
Commissario
1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari.
2 Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti:
- a. elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario;
- b. vigila sugli atti del debitore;
- c. esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298–302 e 304;
- d. presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull’andamento della moratoria.
3 Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.
4 Gli articoli 8, 8a, 10, 11, 14, 17–19, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione del commissario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Reclamo contro il commissario in caso di moratoria7 citazioni
-
2Azione di contestazione della graduatoria e modifica unilaterale della graduatoria (art. 65 RUF)3 citazioni
-
3Posizione giuridica, revoca e ricusazione del commissario nella procedura concordataria, specialmente nel concordato delle banche e delle casse di risparmio3 citazioni
-
42 citazioni
-
5Retribuzione del commissario del concordato. 1. Rimborso delle spese necessarie (art. 11 cpv. 1 Tar2 citazioni
-
6Decisioni del commissario in caso di moratoria concordataria accordata ad una banca. 1. Ricorso secondo l'art. 37 cpv. 2 LBCR2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Definitive Nachlassstundung/Nichtverlängerung, Konkurseröffnung1 citazioni
-
1 citazioni15/07/2008 · 1 citazioni de
-
Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.