Fatti

Il caso riguarda un ricorso contro una decisione del Tribunale distrettuale di Bülach in una causa di esecuzione forzata. Il Tribunale cantonale superiore aveva respinto il ricorso come tardivo, poiché i ricorrenti non avevano rispettato il termine legale di 10 giorni per il ricorso ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LEF.

I ricorrenti hanno lamentato una violazione degli artt. 18 e 32 cpv. 4 LEF. Hanno sostenuto che il termine per il ricorso potesse essere prorogato in base all'art. 32 cpv. 4 LEF, in quanto la motivazione del ricorso costituiva un errore sanabile.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha chiarito che i termini per il ricorso in materia di esecuzione forzata e fallimento sono termini di legge che devono essere rispettati. Una motivazione insufficiente del ricorso non costituisce un errore sanabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 4 LEF.

Il Tribunale federale ha spiegato che i ricorrenti non avevano rispettato il termine di 10…