Fatti
La società G. SA è stata dichiarata fallita dal Tribunale di prima istanza di Ginevra il 25 gennaio 1993, decisione confermata in appello dalla Corte di giustizia cantonale il 1° aprile successivo. G. SA ha quindi presentato un reclamo presso l'Autorità di vigilanza degli uffici di esecuzione e fallimento del Cantone di Ginevra, sostenendo che il credito richiesto non era dovuto. L'autorità cantonale ha dichiarato il reclamo irricevibile, con la motivazione che esso riguardava una decisione giudiziaria e non un provvedimento di un organo di esecuzione. G. SA ha presentato ricorso contro questa decisione alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, chiedendo che la controversia sia istruita e decisa, e che il fallimento sia annullato.Legge
La Camera esecuzioni e fallimenti ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha innanzitutto rilevato che il ricorso non soddisfaceva i requisiti legali di motivazione, in quanto G. SA non ha esposto in che modo l'autorità cantonale avrebbe violato il diritto federale. Inoltre, un reclamo può riguardare solo un provvedimento, una decisione o un'inerzia di un organo di esecuzione o di un'autorità di vigilanza, ma mai una decisione giudiziaria come la sentenza di fallimento o la decisione su ricorso. Pertanto, l'autorità cantonale ha avuto ragione a non entrare nel merito del reclamo di G. SA.
Inoltre, la Camera…