Fatti
Il 4 agosto 1994, il Tribunale di primo grado di Ginevra ha pronunciato 9 sequestri nei confronti di Z., all'epoca domiciliato in Belgio. A seguito di un cambio di indirizzo del debitore per Israele, i verbali di sequestro e i precetti di pagamento sono stati trasmessi al Console svizzero a Tel Aviv per la notifica. Questa è stata effettuata il 25 giugno 1995 mediante affissione sulla porta del domicilio del debitore, in sua assenza.
Sostenendo di essere stato informato dei sequestri e delle procedure esecutive solo il 29 dicembre 1995, Z. ha richiesto l'annullamento di tali atti all'Autorità di vigilanza degli uffici esecutivi e fallimentari del Cantone di Ginevra, contestando la validità della notifica avvenuta in Israele. L'autorità cantonale avendo respinto il suo reclamo, Z. ha fatto ricorso alla Camera esecutiva e fallimentare del Tribunale federale.
Legge
La Camera esecutiva e fallimentare ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile. Ha ritenuto che la notifica mediante affissione sulla porta del domicilio del debitore fosse valida secondo il diritto israeliano, conformemente all'articolo 489 del Codice di procedura civile israeliano.
Infatti, la Camera ha rilevato che la Convenzione dell'Aia del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, applicabile nel caso di specie, non richiede la consegna personale. Essa prevede che la consegna dell'atto al destinatario che lo accetta volontariamente sia…