Fatti

Su richiesta di una banca, l'Ufficio delle esecuzioni di Sarine ha sequestrato un credito del debitore V. nei confronti di una società, con il motivo che il debitore era senza domicilio noto. La notifica del precetto esecutivo e dell'ordinanza di sequestro è stata effettuata per editto il 26 febbraio 1993. Il mandatario di V. ha presentato reclamo contro questa notifica, sostenendo che il debitore non era senza domicilio noto all'epoca, essendo partito per la Francia. La Camera delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale cantonale di Friburgo ha respinto il reclamo, ritenendo che il 26 febbraio 1993 il domicilio del debitore non fosse noto, giustificando la notifica per editto. Adito di un ricorso, il Tribunale federale lo ha respinto nella misura in cui era ricevibile.

Legge

L'ufficio delle esecuzioni non è tenuto a ricercare il domicilio del debitore, ma deve verificare le indicazioni fornite dal creditore, dal momento che la sua competenza ne dipende. La notifica per editto deve essere utilizzata solo come extrema ratio, dopo che tutti i tentativi di ricerca basati sulla situazione di fatto per scoprire un eventuale indirizzo di notifica del debitore siano stati intrapresi.

Nel caso di specie, l'ufficio delle esecuzioni di Sarine ha verificato le informazioni fornite dalla creditrice, che indicavano che il debitore era senza domicilio noto. Poteva in particolare basarsi su un'ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale di Ginevra contro il debitore "senza domicilio noto", nonché sulle numerose…