Fatti

In un procedimento esecutivo contro la società Z. AG, l'ufficio esecutivo ha emesso il precetto esecutivo. Poiché la società non aveva più locali commerciali all'indirizzo registrato e l'unica amministratrice non risiedeva più in Svizzera, l'ufficio esecutivo ha consegnato il precetto esecutivo all'autorità tutoria presso la sede della società. La società Z. AG ha presentato reclamo contro la notifica e ha chiesto il ripristino del termine per proporre opposizione.

Legge

La Camera dei ricorsi in materia di esecuzione e fallimento del Tribunale federale è giunta alla conclusione che la notifica del precetto esecutivo all'autorità tutoria non era legittima. La disposizione dell'art. 68c cpv. 1 LEF, che prevede la notifica al rappresentante legale o all'autorità tutoria, presuppone l'esistenza di un rapporto di protezione con il corrispondente dovere del rappresentante di tutelare gli interessi del debitore bisognoso di protezione. Ciò non era il caso, in quanto alla ricorrente non mancavano gli organi necessari e la gestione del suo patrimonio era assicurata.

Tuttavia, la ricorrente ha…