Art. 74 LEF

Termine e forma

1 Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.
2 Se l’escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito.
3 Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Il reclamo di cui all'art. 17 LEF è ammissibile solo in quanto atto a perseguire uno scopo concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata; non lo è in quanto interposto al solo scopo di far costatare un'irregolaritào un'o…
    · 20/11/1973 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    Opposizione per telefax
    · 15/11/2000 · 17 citazioni Riassunto
  3. 3
    Opposizione; art. 74 e 265 cpv. 2 e 3 LEF. 1. L'opposizione secondo l'art. 74 LEF non soggiace ad alcuna esigenza d'ordine formale
    · 03/03/1982 · 17 citazioni Riassunto
  4. 4
    Opposizione
    · 28/03/1958 · 16 citazioni Riassunto
  5. 5
    Opposizione
    · 27/10/2014 · 14 citazioni Riassunto
  6. 6
    Notificazione di un precetto esecutivo (art. 64 segg. e 72 LEF); opposizione (art. 74 cpv. 1 LEF)
    · 20/10/1994 · 9 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/12/2019 · 6 citazioni de
  • 26/10/2005 · 4 citazioni de
  • Rechtsvorschlag
    SCBES.2022.34
    · 10/06/2022 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.