Art. 74 LEF
Termine e forma
1 Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.
2 Se l’escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito.
3 Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Il reclamo di cui all'art. 17 LEF è ammissibile solo in quanto atto a perseguire uno scopo concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata; non lo è in quanto interposto al solo scopo di far costatare un'irregolaritào un'o…21 citazioni
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2Opposizione per telefax17 citazioni
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3Opposizione; art. 74 e 265 cpv. 2 e 3 LEF. 1. L'opposizione secondo l'art. 74 LEF non soggiace ad alcuna esigenza d'ordine formale17 citazioni
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4Opposizione16 citazioni
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5Opposizione14 citazioni
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6Notificazione di un precetto esecutivo (art. 64 segg. e 72 LEF); opposizione (art. 74 cpv. 1 LEF)9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni10/12/2019 · 6 citazioni de
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4 citazioni26/10/2005 · 4 citazioni de
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Rechtsvorschlag3 citazioniSCBES.2022.34· 10/06/2022 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.