Fatti
Nell'esecuzione n. 737 contro il dott. iur. K., l'ufficiale esecutivo ha consegnato il precetto esecutivo il 26 ottobre 1972 nell'abitazione dell'esecutato alla moglie di quest'ultimo. Il 27 ottobre 1972, l'esecutato ha comunicato telefonicamente all'ufficio esecutivo di proporre opposizione. L'ufficio ha quindi richiesto una conferma scritta, in quanto una semplice opposizione comunicata telefonicamente non era sufficiente. L'esecutato ha contestato questa posizione, ma ha poi scritto all'ufficio il 30 ottobre 1972 su un foglio di trasmissione che proponeva opposizione.
L'esecutato ha presentato reclamo contro l'ufficio esecutivo sostenendo che, rifiutando di accettare l'opposizione comunicata oralmente, esso aveva violato l'art. 74 LEF. L'autorità di vigilanza inferiore non è entrata nel merito del reclamo, in quanto l'esecutato, in considerazione della sua opposizione scritta, non aveva più alcun interesse giuridico a far valutare la validità della sua opposizione orale.
Il ricorso dell'esecutato all'autorità cantonale di vigilanza superiore, in cui egli aveva qualificato il suo reclamo come reclamo di vigilanza, è stato respinto. Contro questa decisione, l'esecutato ha adito il Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che il reclamo ai sensi dell'art. 17 LEF è ammissibile solo se il ricorrente, in caso di accoglimento, può raggiungere uno scopo pratico nell'ambito dell'esecuzione forzata. Poiché l'esecuzione contro il ricorrente è comunque stata sospesa dalla sua tempestiva opposizione scritta, il reclamo non persegue alcuno scopo pratico.
Il Tribunale federale conferma il suo costante orientamento giurisprudenziale secondo cui i reclami finalizzati unicamente ad accertare l'illegalità di un'azione o di un'omissione di un organo esecutivo sono inammissibili. Tuttavia, le autorità cantonali di vigilanza e il Tribunale federale in quanto autorità di vigilanza…