Fatti
Nell'esecuzione n. 3436, l'ufficio esecuzioni ha consegnato alla creditrice il 18 gennaio 1958 la copia del precetto esecutivo notificato al debitore il 16 gennaio. Su di esso era annotato che non era stata presentata alcuna opposizione. La creditrice ha quindi presentato il 30 gennaio 1958 la richiesta di prosecuzione. Tuttavia, l'ufficio esecuzioni le ha comunicato che il debitore aveva presentato tempestivamente opposizione. La creditrice ha quindi presentato reclamo, poiché sul precetto esecutivo era annotato che non era stata presentata alcuna opposizione. Tuttavia, l'autorità cantonale di vigilanza e il Tribunale federale hanno respinto il reclamo, in quanto la prova della tempestiva opposizione è stata fornita dalla relazione dell'ufficio esecuzioni.Legge
Il Tribunale federale afferma che l'opposizione ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LEF avviene mediante dichiarazione orale o scritta all'ufficio esecuzioni e che, ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LEF, comporta la sospensione dell'esecuzione. Il fatto che l'ufficio esecuzioni comunichi o meno correttamente questa dichiarazione al creditore sulla copia del precetto esecutivo non può influire sull'efficacia dell'opposizione. L'annotazione sulla copia del creditore del precetto esecutivo è solo una certificazione ufficiale che fa prova fino a…