Art. 9 CC

Prova dei documenti pubblici

1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
2 Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Efficacia probatoria accresciuta degli atti pubblici, presunzione di fatto dell'esattezza del contenuto dell'atto
    · 31/01/1984 · 41 citazioni Riassunto
  2. 2
    Notificazione di un precetto esecutivo; art. 72 LEF
    · 21/10/1994 · 30 citazioni Riassunto
  3. 3
    Falsità ideologica in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
    · 18/01/2018 · 26 citazioni Riassunto
  4. 4
    Rettificazione di iscrizioni nel registro dello stato civile
    · 01/04/2009 · 21 citazioni Riassunto
  5. 5
    Essi valgono pure con riferimento a un testamento pubblico (consid. 1)
    · 16/12/1997 · 16 citazioni Riassunto
  6. 6
    Notificazione di un precetto esecutivo a una persona giuridica o a una società domiciliata all'estero (art. 65 LEF). 1. Ove la notificazione, non regolata da una convenzione internazionale, abbia luogo tramite una rappr…
    · 25/04/1991 · 13 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.