Art. 9 CC
Prova dei documenti pubblici
1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
2 Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Efficacia probatoria accresciuta degli atti pubblici, presunzione di fatto dell'esattezza del contenuto dell'atto41 citazioni
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2Notificazione di un precetto esecutivo; art. 72 LEF30 citazioni
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3Falsità ideologica in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione26 citazioni
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4Rettificazione di iscrizioni nel registro dello stato civile21 citazioni
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5Essi valgono pure con riferimento a un testamento pubblico (consid. 1)16 citazioni
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6Notificazione di un precetto esecutivo a una persona giuridica o a una società domiciliata all'estero (art. 65 LEF). 1. Ove la notificazione, non regolata da una convenzione internazionale, abbia luogo tramite una rappr…13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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36 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.