Fatti

La controversia oppone la società Guyan e Christ AG alla società TIMON Vertriebsgesellschaft GmbH. La TIMON Vertriebsgesellschaft GmbH reclama alla Guyan e Christ AG somme dovute in virtù di un contratto di mediazione per la vendita di proprietà a acquirenti tedeschi. La Guyan e Christ AG si avvale dell'annullamento dei contratti di vendita nel quadro di contratti di risoluzione autenticati, che stabiliscono che l'annullamento è dovuto al fatto che gli acquirenti invocano la nullità dei contratti in virtù degli articoli 20 e seguenti del Codice delle obbligazioni svizzere, nonché l'assenza di validità a causa dello sfruttamento, dell'inganno e dell'errore essenziale, tutti motivi imputabili alla TIMON.

Il tribunale cantonale ha respinto le pretese della TIMON, considerando che le dichiarazioni delle parti nei contratti di risoluzione autenticati non beneficiano della forza probante aumentata prevista all'articolo 9 comma 1 del Codice civile svizzero (CC), poiché non costituiscono constatazioni fatte dall'ufficiale pubblico che ha redatto l'atto.

Legge

La corte federale ha esaminato la questione di sapere se le dichiarazioni delle parti in un titolo autentico beneficiano della forza probante aumentata prevista all'articolo 9 comma 1 CC. La corte ha considerato che la forza probante aumentata si limita in principio alle constatazioni fatte dall'ufficiale pubblico che ha redatto l'atto, e non alle dichiarazioni delle parti che non sono verificabili dall'ufficiale pubblico.

La corte ha anche esaminato la questione di sapere se le dichiarazioni delle parti in un titolo autentico possono dare luogo a una presunzione di fatto a favore della loro esattezza. La corte ha considerato che la presunzione di fatto è una questione di libera valutazione del giudice,…