Fatti

Il 31 maggio 1994, l'ufficio esecuzioni di S. ha notificato un precetto esecutivo nei confronti di R. K. Quest'ultimo si è lamentato presso l'autorità cantonale di vigilanza sulle esecuzioni e fallimenti, sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo e di non aver quindi potuto presentare opposizione. Mentre l'autorità cantonale ha respinto il reclamo, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato contro tale decisione e ha annullato il precetto esecutivo.

Legge

Secondo la giurisprudenza, l'ufficio esecuzioni ha l'onere della prova della regolare notifica degli atti esecutivi. A tal fine, l'art. 72 cpv. 2 LEF prevede che l'agente incaricato della notifica debba attestare la data e il destinatario della notifica. Tale certificato fa fede del suo contenuto, salvo prova contraria.

Nel caso di specie, il precetto esecutivo non contiene l'indicazione della data e del destinatario della notifica, come richiesto dall'art. 72 cpv. 2 LEF. Non è ammissibile che l'agente dell'ufficio esecuzioni si limiti a certificare la notifica, per poi…