Art. 80 OG
Autorità inferiori
1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d’appello del Tribunale penale federale.
2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Nuova stima di un fondo, legittimazione ricorsuale5 citazioni
-
2Graduazione dei creditori in un concordato con abbandono dell'attivo (art. 321 LEF); registrazione di crediti che formano oggetto di liti (art. 63 RUF)2 citazioni
-
3Realizzazione di beni mobili ai pubblici incanti2 citazioni
-
4Ripartizione (art. 144 LEF); effetto dell'azione revocatoria (art. 285 segg1 citazioni
-
5Notificazione di un precetto esecutivo; art. 72 LEF1 citazioni
-
6DTF 61_II_1251 citazioni01/01/1935 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
4 citazioni29/04/2004 · 4 citazioni de
-
3 citazioni28/02/2005 · 3 citazioni de
-
2 citazioni17/05/2004 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.