Fatti
La Société d'exploitation AOM AIR LIBERTE (creditrice) ha presentato reclamo contro la decisione della liquidatrice del concordato Transliq AG, con la quale la sua richiesta di credito di CHF 684'648'536.40 non è stata ammessa nel piano di collocazione. La creditrice ha sostenuto che il credito fosse già oggetto di un processo presso il Tribunale di Commercio di Parigi e che pertanto, ai sensi dell'art. 63 dell'Ordinanza sulla gestione degli uffici fallimentari (OGF), dovesse essere semplicemente annotato a titolo informativo nel piano di collocazione. Il Tribunale distrettuale di Bülach e il Tribunale cantonale di Zurigo hanno respinto il reclamo. La creditrice ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
1. Il Tribunale federale constata innanzitutto che le decisioni degli organi di liquidazione nell'ambito dell'esecuzione del concordato con cessione dei beni possono essere impugnate mediante reclamo. Il presente reclamo non riguarda il contenuto della decisione di collocazione, ma il diritto della liquidatrice di adottare tale decisione, che può essere oggetto del procedimento di reclamo. 2. Il Tribunale federale esamina se l'art. 63 OGF, che disciplina il trattamento dei crediti già oggetto di un processo, sia applicabile anche ai processi all'estero. Esso giunge alla conclusione che l'art. 63 OGF si applichi solo ai processi in Svizzera, in quanto trova il suo fondamento giuridico nell'art. 207 della Legge…