Art. 321 LEF
Determinazione dei creditori legittimati a partecipare alla ripartizione
1 Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pubblicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compileranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori.
2 Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Graduazione dei creditori in un concordato con abbandono dell'attivo (art. 321 combinato con gli art. 244-251 LEF); registrazione nella graduatoria di crediti che formano oggetto di liti (art. 63 RUF); Convenzione di Lu…6 citazioni
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2Azione di contestazione della graduatoria in un concordato con abbandono dell'attivo (art. 321 cpv. 1 in relazione con l'art. 250 cpv. 1 LEF); sospensione5 citazioni
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3Graduazione dei creditori in un concordato con abbandono dell'attivo (art. 321 LEF); registrazione di crediti che formano oggetto di liti (art. 63 RUF)5 citazioni
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4Riconoscimento di un decreto straniero di fallimento; azione di contestazione della graduatoria da parte della massa ancillare svizzera1 citazioni
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5Concordato relativo a un credito insinuato, viziato da un errore imputabile al comportamento della commissaria0 citazioni
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6Convenzione di Lugano (CLug); azione di contestazione della graduatoria nel concordato con abbandono dell'attivo (art. 321 cpv. 1 in relazione con l'art. 250 cpv. 1 LEF)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2013.000611 citazioni09/03/2017 · 1 citazioni de
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1 citazioni
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1 citazioni12/11/2010 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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