Fatti
Il ricorrente [X.] è entrato in servizio come pilota presso la Swissair il 1° gennaio 1993. Il 15 marzo 2002, la Swissair ha rescisso il rapporto di lavoro con [X.] "a causa della cessazione dell'attività di volo al 31 marzo" con effetto al 30 giugno 2002 e lo ha messo a disposizione a partire dal 31 marzo 2002. Il 22 maggio 2003 è stato confermato il concordato della Swissair. Il liquidatore ha riconosciuto i crediti di salario e di contributi alla cassa pensioni fino alla fine di settembre 2002 nella prima classe, mentre ha respinto i crediti ulteriori. [X.] ha proposto una domanda di collocazione contro la Swissair in liquidazione concordataria, chiedendo la collocazione di ulteriori crediti di salario e di contributi alla cassa pensioni fino alla fine di giugno 2006 o un'indennità di licenziamento. Il Tribunale distrettuale e il Tribunale superiore hanno respinto la domanda.Legge
Il Tribunale federale ha confermato le decisioni delle istanze precedenti. Ha ritenuto che l'art. 333 CO sia in linea di principio applicabile al trasferimento dell'attività di volo della Swissair alla Swiss durante la moratoria concordataria. Di conseguenza, il rapporto di lavoro del ricorrente è passato alla Swiss il 31 marzo 2002. La…