Art. 293 LEF
Introduzione
La procedura concordataria è promossa mediante:
- a. l’istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio;
- b. l’istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;
- c. la trasmissione degli atti conformemente all’articolo 173a cpv. 2.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Moratoria concordataria; vendita dell'impresa durante la moratoria provvisoria11 citazioni
-
2Azione di contestazione della graduatoria; concordato con abbandono dell'attivo; ordine dei creditori (art. 146 LEF, art. 219 LEF; art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 [RU 199…5 citazioni
-
3DTF 76_I_2824 citazioni17/11/1950 · 4 citazioni
-
4Art. 293 segg3 citazioni
-
5DTF 59_III_323 citazioni04/02/1933 · 3 citazioni
-
6Posizione giuridica, revoca e ricusazione del commissario nella procedura concordataria, specialmente nel concordato delle banche e delle casse di risparmio2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Dichiarazione di fallimento, moratoria concordataria2 citazioni
-
Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung (Art. 192 SchKG, Art. 725a OR)2 citazioni
-
Fallimento2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.