Art. 293 LEF

Introduzione

La procedura concordataria è promossa mediante:
  1. a. l’istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio;
  2. b. l’istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;
  3. c. la trasmissione degli atti conformemente all’articolo 173a cpv. 2.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Moratoria concordataria; vendita dell'impresa durante la moratoria provvisoria
    · 18/03/2021 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Azione di contestazione della graduatoria; concordato con abbandono dell'attivo; ordine dei creditori (art. 146 LEF, art. 219 LEF; art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 [RU 199…
    · 15/12/1998 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 76_I_282
    17/11/1950 · 4 citazioni
  4. 4
    Art. 293 segg
    · 30/05/2003 · 3 citazioni
  5. 5
    DTF 59_III_32
    04/02/1933 · 3 citazioni
  6. 6
    Posizione giuridica, revoca e ricusazione del commissario nella procedura concordataria, specialmente nel concordato delle banche e delle casse di risparmio
    · 19/09/1968 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.