Art. 72 LEF
1 La notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta.
2 All’atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Notificazione di un precetto esecutivo; art. 72 LEF41 citazioni
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2Notifica del precetto esecutivo (art. 64 e art. 72 LEF)27 citazioni
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31. Completamento dell'accertamento dei fatti (art. 79 cpv. 1 OG)23 citazioni
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4Notifica del precetto esecutivo e tasse secondo gli art. 13 e 16 OTLEF18 citazioni
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5Notificazione di un precetto esecutivo a una persona giuridica o a una società domiciliata all'estero (art. 65 LEF). 1. Ove la notificazione, non regolata da una convenzione internazionale, abbia luogo tramite una rappr…13 citazioni
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6Notificazione di precetti esecutivi tramite un funzionario comunale o un agente di polizia (art. 64 cpv. 2 LEF)8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rechtzeitigkeit des Rechtsvorschlags18 citazioni
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11 citazioni
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Zustellung der Zahlungsbefehle7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.