Fatti
Il debitore [B.] ha presentato un reclamo all'autorità di vigilanza inferiore in materia di esecuzione e fallimento del distretto di Uster, chiedendo che la notifica dei precetti esecutivi nelle procedure esecutive n. 439 e 449 del 4 agosto 1990 sia dichiarata nulla e che il termine per fare opposizione sia ripristinato. Il tribunale distrettuale ha respinto il reclamo sul presupposto che il debitore avesse rifiutato in modo colpevole la ricezione dei precetti esecutivi. Il ricorso di [B.] contro questa decisione è stato anch'esso respinto dal tribunale superiore del Cantone di Zurigo. Adito di un ricorso, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di [B.] nella misura in cui era ricevibile e ha ordinato all'ufficio esecuzioni di notificare validamente i precetti esecutivi al debitore.Legge
Secondo la giurisprudenza, la notifica del precetto esecutivo deve essere effettuata al domicilio del debitore o nel luogo in cui esercita abitualmente la sua attività professionale, conformemente all'art. 64 cpv. 1 LEF. Se il debitore non è presente, la notifica può essere effettuata a una persona adulta che fa parte del suo nucleo familiare o a un dipendente. Se nessuna di queste persone è presente, il precetto esecutivo deve essere consegnato a un funzionario comunale o di polizia, conformemente all'art. 64 cpv. 2 LEF.
Nel caso di specie, il comportamento recalcitrante del debitore [B.] e il suo annuncio di non aprire la porta della sua abitazione avrebbero…