Art. 64 LEF

1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de’ suoi impiegati.
2 Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    1. Completamento dell'accertamento dei fatti (art. 79 cpv. 1 OG)
    · 05/09/1986 · 38 citazioni Riassunto
  2. 2
    Notifica del precetto esecutivo (art. 64 e art. 72 LEF)
    · 26/04/1991 · 24 citazioni Riassunto
  3. 3
    Notifica del verbale di stima (art. 34 e art. 64 segg
    · 16/05/1994 · 16 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. Notificazione di un atto di esecuzione
    · 08/02/1965 · 15 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 21/05/1984 · 13 citazioni Riassunto
  6. 6
    Tassa e spese per la notifica del precetto esecutivo (art. 16 e 13 OTLEF)
    · 04/02/2010 · 9 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Zustellung der Zahlungsbefehle
    · 31/01/2017 · 10 citazioni de
  • Zustellung des Zahlungsbefehls; Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist
    · 21/09/2018 · 8 citazioni de
  • Zustellung des Zahlungsbefehls
    · 16/08/2007 · 8 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.