Art. 64 LEF
1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de’ suoi impiegati.
2 Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Completamento dell'accertamento dei fatti (art. 79 cpv. 1 OG)38 citazioni
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2Notifica del precetto esecutivo (art. 64 e art. 72 LEF)24 citazioni
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3Notifica del verbale di stima (art. 34 e art. 64 segg16 citazioni
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41. Notificazione di un atto di esecuzione15 citazioni
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513 citazioni
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6Tassa e spese per la notifica del precetto esecutivo (art. 16 e 13 OTLEF)9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Zustellung der Zahlungsbefehle10 citazioni
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Zustellung des Zahlungsbefehls; Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist8 citazioni
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Zustellung des Zahlungsbefehls8 citazioni
Ultime sentenze del TF
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