Fatti

Il caso concerne una procedura di esecuzione per debiti che coinvolge la X. AG e la K. Il 9 luglio 1993, l'ufficio di esecuzione di Zürich ha notificato alle parti interessate, con lettera raccomandata, il risultato della stima di cinque obbligazioni a ordine date in pegno. La X. AG ha contestato questa stima il 28 luglio 1993, ma il tribunale distrettuale di Zürich ha dichiarato il suo ricorso irricevibile per tardività.

La X. AG ha poi interposto appello davanti alla corte superiore del cantone di Zürich, che ha respinto il suo ricorso il 12 aprile 1994. La X. AG ha quindi adito la Camera delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e l'ordine all'ufficio di esecuzione di notificarle nuovamente il verbale di stima.

Legge

La Camera delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale ha esaminato la questione se il verbale di stima costituisca un atto di esecuzione che debba essere notificato alle parti interessate secondo gli articoli 64 e seguenti della legge federale sull'esecuzione per debiti e fallimento (LEF). La camera ha considerato che il verbale di stima non è un atto di esecuzione che richiede una notifica formale, ma piuttosto una comunicazione ordinaria.

La camera ha analizzato le disposizioni legislative e la dottrina in materia, citando le opinioni di diversi autori, tra cui Jaeger, Amonn, Blumenstein e Jeker. Ha concluso che solo gli atti di esecuzione che hanno un impatto diretto sulla situazione giuridica del debitore, come il comando di pagare e la minaccia di fallimento, richiedono una notifica formale.

La camera ha anche considerato che la notifica del verbale di stima non costituiva una…