Art. 34 LEF
Per scritto e per via elettronica
1 Gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
2 Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
- a. la firma da utilizzare;
- b. il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
- c. le modalità di trasmissione;
- d. il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 34 e 64 segg17 citazioni
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21. Notificazione di un atto di esecuzione12 citazioni
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3DTF 54_III_24610 citazioni01/01/1928 · 10 citazioni
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4Opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF); natura giuridica della decisione resa su ricorso contro la decisione sull'opposizione (art. 278 cpv. 3 LEF); cognizione del Tribunale federale; inizio del termi…9 citazioni
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5Notifica7 citazioni
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65 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Pfändungsankündigung / Vollzug der Pfändung in Abwesenheit15 citazioni
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10 citazioni06/03/2017 · 10 citazioni de
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Ausstand; Beschwerdefrist7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.