Art. 34 LEF

Per scritto e per via elettronica

1 Gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
2 Previo assenso del destinatario, gli avvisi e le decisioni possono essere notificati per via elettronica. Devono essere muniti di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:
  1. a. la firma da utilizzare;
  2. b. il formato degli avvisi e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
  3. c. le modalità di trasmissione;
  4. d. il momento in cui gli avvisi o le decisioni sono considerati notificati.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 34 e 64 segg
    · 05/01/1995 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    1. Notificazione di un atto di esecuzione
    · 08/02/1965 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 54_III_246
    01/01/1928 · 10 citazioni
  4. 4
    Opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF); natura giuridica della decisione resa su ricorso contro la decisione sull'opposizione (art. 278 cpv. 3 LEF); cognizione del Tribunale federale; inizio del termi…
    · 09/01/2009 · 9 citazioni Riassunto
  5. 5
    Notifica
    · 04/07/2016 · 7 citazioni
  6. 6
    · 27/09/1988 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Pfändungsankündigung / Vollzug der Pfändung in Abwesenheit
    · 12/04/2021 · 15 citazioni de Riassunto
  • 06/03/2017 · 10 citazioni de
  • Ausstand; Beschwerdefrist
    · 23/12/2016 · 7 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.