Fatti

Parti e istanze: Il reclamante [A.] (debitore) è stato escusso dalla Città di Zurigo, rappresentata dall'Ufficio incasso attestati di carenza di beni, nell'esecuzione n. xxx dell'Ufficio d'esecuzione di Zurigo 4. Le istanze precedenti erano il Tribunale distrettuale di Zurigo, quale autorità cantonale inferiore di vigilanza, e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, II Camera civile, quale autorità cantonale superiore di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.

Fatti:

  • Il 18 gennaio 2019 l'Ufficio d'esecuzione di Zurigo 4 ha emesso un precetto esecutivo per un credito di Fr. 820.10 derivante da un attestato di carenza di beni rilasciato nel 2014. La notifica è avvenuta il 14 febbraio 2019.
  • Un primo reclamo del debitore è stato respinto dal Tribunale distrettuale; il Tribunale superiore e il Tribunale federale non hanno accolto le sue richieste (sentenza 5A_882/2019 del 7 novembre 2019).
  • Il debitore non ha presentato opposizione. Il 6 giugno 2019 l'Ufficio ha eseguito il pignoramento in assenza del debitore e ha rilasciato un attestato di carenza di beni di Fr. 1'103.50.
  • Il reclamo del debitore contro l'esecuzione del pignoramento e il rilascio dell'attestato di carenza di beni è stato respinto dall'autorità inferiore di vigilanza il 3 dicembre 2019.
  • Il 30 giugno 2020 il Tribunale superiore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio e il reclamo, nella misura in cui era ammissibile. Non sono state prelevate spese processuali.

Richieste e censure davanti al Tribunale federale: Il debitore contesta la validità del credito e dell'esecuzione, critica la procedura seguita nell'esecuzione del pignoramento e nel rilascio dell'attestato di carenza di beni e chiede il gratuito patrocinio e un avvocato d'ufficio. Il Tribunale federale non ha richiesto risposte.

Questioni controverse: (1) nullità dell'esecuzione per percezione di assistenza sociale (art. 22 LEF, abuso di diritto); (2) regolare avviso del pignoramento e finzione di notifica; (3) legittimità del rilascio dell'attestato di carenza di beni; (4) gratuito patrocinio nel procedimento superiore (art. 29 cpv. 3 Cost.).

Diritto

Ammissibilità: Le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento sono impugnabili con ricorso in materia civile, indipendentemente dal valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. a, art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Il ricorso è stato proposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF). Non si entra nel merito delle censure che concernono l'esistenza del credito, poiché esse non devono essere esaminate nella procedura secondo l'art. 17 segg. LEF. Vige il principio della doglianza (art. 95 lett. a, art. 42 cpv. 2 LTF).

Nullità per percezione di assistenza sociale: L'abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC sussiste solo se con l'esecuzione sono perseguiti manifestamente scopi estranei all'esecuzione forzata (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1). Non vi sono indizi in tal senso. I beneficiari di assistenza sociale possono disporre di beni pignorabili o di un reddito pignorabile. Non spetta all'Ufficio d'esecuzione valutare se l'ente pubblico avrebbe dovuto rinunciare all'incasso. Non occorre esaminare la situazione finanziaria né rinunciare al precetto esecutivo in caso di indigenza.

Regolare avviso del pignoramento: La prescrizione sulla notifica di cui all'art. 34 cpv. 1 LEF è una norma d'ordine, volta a garantire la prova della comunicazione. Essa vale anche per l'avviso di pignoramento. Per questo non è necessaria una notifica qualificata (consegna personale contro ricevuta). L'Ufficio ha spedito l'avviso il 28 marzo 2019 per posta A, nonché altri due inviti il 5 e il 29 aprile 2019, di cui l'ultimo per raccomandata. Due tentativi di raggiungere personalmente il debitore sono falliti. L'avviso di ritiro relativo all'invito del 29 aprile 2019 non è contestato. Le decisioni si considerano notificate l'ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni, se il destinatario doveva attendersi la notifica (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa); ciò vale in linea di principio per un debitore che non ha presentato opposizione. L'argomento secondo cui la procedura di pignoramento costituirebbe una nuova fase non convince, poiché l'Ufficio resta competente. La situazione non è paragonabile alla procedura di rigetto…