Art. 115 LEF

1 Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l’attestato di carenza di beni a’ sensi dell’articolo 149.
2 Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell’articolo 271 n. 5 e nell’articolo 285, quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti.
3 L’attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall’articolo 88 cpv. 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pignoramento complementare di beni del debitore scoperti ulteriormente, richiesto da un creditore il cui credito non è coperto, secondo la stima del funzionario, dagli oggetti già pignorati (art. 115 cpv. 2 LEF)
    · 14/06/1962 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 70_III_43
    01/06/1944 · 6 citazioni
  3. 3
    Art. 82 cpv. 1 OAVS: Conoscenza del danno. - Conferma della giurisprudenza secondo la quale il creditore di principio conosce a sufficienza il danno, in caso di fallimento, nel momento del deposito della graduatoria e d…
    · 04/04/1990 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Attestato di carenza di beni (art. 149 LEF): Esso certifica che tutti i beni del debitore sottoposti all'esecuzione forzata dalle autorità svizzere non sono bastati per tacitare il creditore
    · 05/11/1964 · 4 citazioni
  5. 5
    Pignoramento di salario
    · 08/06/1964 · 4 citazioni
  6. 6
    DTF 76_III_1
    07/02/1950 · 4 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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