Fatti
Nell'esecuzione n. 17389 contro il debitore de Ry, in data 2 dicembre 1959 è stato pignorato un credito del debitore sul ricavato di una statua in bronzo di Michelangelo del valore stimato di Fr. 1'000.--. Poiché il patrimonio pignorabile era insufficiente, il creditore Zanchi ha ottenuto un certificato provvisorio di perdita ai sensi dell'art. 115 cpv. 2 LEF.
In data 14 marzo 1962 il creditore Zanchi ha richiesto all'ufficio esecuzioni il pignoramento di ulteriori valori patrimoniali del debitore di nuova scoperta, tra cui un credito di circa Fr. 22'000.--. L'ufficio esecuzioni ha accolto questa richiesta di pignoramento successivo in data 22 marzo 1962.
Il debitore de Ry ha presentato reclamo contro questo pignoramento successivo, sostenendo che il termine annuale ai sensi dell'art. 88 cpv. 2 LEF per la presentazione di una richiesta di pignoramento successivo era già scaduto.
Legge
Il Tribunale federale ha dato ragione al debitore. Secondo la giurisprudenza costante, una richiesta di pignoramento successivo deve essere presentata entro il termine annuale dalla notifica del precetto esecutivo, termine previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF. Questo termine non viene prorogato né da un processo di opposizione né da una sospensione dell'esecuzione.
Tuttavia, in un caso del genere il creditore può ottenere invece un sequestro…