Art. 278 LEF
Opposizione al decreto di sequestro
1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3 La decisione sull’opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC . Davanti all’autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4 L’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Verosimiglianza del credito81 citazioni
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2Opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF); natura giuridica della decisione resa su ricorso contro la decisione sull'opposizione (art. 278 cpv. 3 LEF); cognizione del Tribunale federale; inizio del termi…74 citazioni
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3Ammissibilità di fatti nuovi impropriamente detti (pseudo nova) nella procedura di reclamo73 citazioni
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4Opposizione al decreto di sequestro e revisione31 citazioni
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5Competenze delle autorità di esecuzione nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro (art. 275 LEF)30 citazioni
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6Concessione ed esecuzione del sequestro (art. 271 segg. e 275 LEF); immunità della Banca dei Regolamenti Internazionali (Accordo del 10 febbraio 1987 tra il Consiglio federale svizzero e la Banca dei Regolamenti Interna…24 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ricorso contro l'arresto37 citazioni
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26 citazioni
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Ricorso contro l'arresto18 citazioni
Ultime sentenze del TF
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