Fatti
Il 7 novembre 2016, la J. Ltd (creditore procedente all'arresto) ha presentato al Tribunale distrettuale di Zurigo una richiesta di arresto contro la B. Ltd (debitore sottoposto all'arresto). Il Tribunale distrettuale ha autorizzato l'arresto il 10 novembre 2016. Il debitore sottoposto all'arresto ha presentato opposizione all'ordine di arresto il 16 gennaio 2017. Il Tribunale distrettuale ha respinto l'opposizione. Il debitore sottoposto all'arresto ha quindi presentato reclamo al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che ha revocato l'ordine di arresto.
Con reclamo al Tribunale federale, la J. Ltd ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore e la conferma della decisione di opposizione all'arresto e dell'ordine di arresto. Il Tribunale federale doveva affrontare la questione se, in conformità con l'art. 9 Cost., sia ammissibile, in base all'art. 278 cpv. 3 frase 2 LEF, l'introduzione di nuovi fatti non allegati in precedenza nel procedimento di reclamo contro la decisione di opposizione all'arresto.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i "nuovi fatti" ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 frase 2 LEF comprendono sia i nuovi fatti veri e propri che i nuovi fatti non allegati in precedenza. I nuovi fatti non allegati in precedenza sono fatti e mezzi di prova che già esistevano prima della decisione di opposizione.
Questa interpretazione deriva da una valutazione complessiva delle considerazioni sistematiche e teleologiche della legge. L'interpretazione storica non rivela nulla che contrasti con questa visione. L'ammissione di nuovi fatti non allegati in…