Fatti
La X. SA ottenne il 11 febbraio 2008 un ordine di sequestro contro la Repubblica dell'Uzbekistan per un credito di USD 14'441'000.- oltre interessi. La Repubblica dell'Uzbekistan ha presentato opposizione all'ordine di sequestro il 7 giugno 2010. Il giudice monocratico di March ha respinto l'opposizione al sequestro, a seguito di che la Repubblica dell'Uzbekistan si è rivolta al Tribunale Cantonale del Cantone di Svitto. Il Tribunale Cantonale ha accolto il ricorso e revocato l'ordine di sequestro.
La X. SA ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale Federale. Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso, per quanto vi abbia fatto luogo.
Legge
Il Tribunale Federale ha esaminato se la prima istanza avesse correttamente negato la dimostrazione della legittimazione passiva della Repubblica dell'Uzbekistan. Secondo i principi sull'autorizzazione e l'opposizione al sequestro, il creditore deve dimostrare sommariamente l'esistenza del suo credito. L'esame giuridico dell'esistenza del credito oggetto del sequestro è sommario, ossia né definitivo né esaustivo.
Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che la prima istanza aveva correttamente negato la dimostrazione della legittimazione passiva della Repubblica dell'Uzbekistan. La prima istanza aveva constatato, sulla base dei documenti presentati dalle parti sul diritto uzbeko, che il Comitato statale-cooperativo Uzselkhozsnabremont deve…