Art. 272 LEF
1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore.
2 Se il creditore dimora all’estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l’ufficio d’esecuzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Verosimiglianza del credito68 citazioni
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2Opposizione al decreto di sequestro e revisione33 citazioni
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3Procedura relativa alla concessione del sequestro28 citazioni
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4Esecuzione del sequestro (art. 275 LEF)25 citazioni
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5Pignoramento concernente averi bancari che l'escusso domiciliato all'estero detiene presso una succursale straniera di un istituto bancario svizzero terzo debitore22 citazioni
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6Sequestro di beni di uno Stato estero fondato su una sentenza arbitrale estera; verosimiglianza della causa di sequestro; esigenza di un collegamento sufficiente16 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ricorso contro l'arresto22 citazioni
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Ricorso contro l'arresto12 citazioni
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Ricorso contro l'arresto11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.