Art. 272 LEF

1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore.
2 Se il creditore dimora all’estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l’ufficio d’esecuzione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Verosimiglianza del credito
    · 05/03/2012 · 68 citazioni Riassunto
  2. 2
    Opposizione al decreto di sequestro e revisione
    · 26/04/2012 · 33 citazioni Riassunto
  3. 3
    Procedura relativa alla concessione del sequestro
    · 02/04/1981 · 28 citazioni Riassunto
  4. 4
    Esecuzione del sequestro (art. 275 LEF)
    · 19/07/2004 · 25 citazioni Riassunto
  5. 5
    Pignoramento concernente averi bancari che l'escusso domiciliato all'estero detiene presso una succursale straniera di un istituto bancario svizzero terzo debitore
    · 03/09/2014 · 22 citazioni Riassunto
  6. 6
    Sequestro di beni di uno Stato estero fondato su una sentenza arbitrale estera; verosimiglianza della causa di sequestro; esigenza di un collegamento sufficiente
    · 07/09/2018 · 16 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ricorso contro l'arresto
    · 26/04/2012 · 22 citazioni de
  • Ricorso contro l'arresto
    · 11/09/2018 · 12 citazioni de
  • Ricorso contro l'arresto
    · 22/08/2018 · 11 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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