Fatti

La Banca X. AG, con sede a Zurigo, è terzo debitore nel procedimento di sequestro e pignoramento avviato dalla Banca A. S.p.A. ovvero dal suo successore legale, la Banca Y., con sede in Italia, contro [Z.], residente in Italia. L'Ufficio esecuzioni di Zurigo 1 ha sequestrato, in base a un ordine di sequestro, i crediti sui conti intestati a [Z.] e a società panamense presso la Banca X. AG, sia presso la sede principale che presso la sua succursale di Singapore. Il 22 dicembre 2011, l'Ufficio esecuzioni ha proceduto al pignoramento di tali crediti.

La Banca X. AG ha presentato reclamo esecutivo contro il verbale di pignoramento. Il Tribunale distrettuale di Zurigo non è entrato nel merito del reclamo, in quanto ha negato la legittimazione della banca a ricorrere. La banca si è quindi rivolta al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che ha respinto il reclamo. Infine, la Banca X. AG ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato che il credito del debitore esecutato residente all'estero nei confronti della banca svizzera, derivante da rapporti d'affari con la sua succursale estera, è considerato situato nel luogo di domicilio del terzo debitore in Svizzera e ivi pignorabile. Ciò serve ad evitare conflitti negativi di competenza che potrebbero derivare dalla pluralità di ubicazioni di un credito.

La critica della dottrina a questa giurisprudenza, secondo…