Fatti

Il 14 giugno 2002, la società X., a Mosca (il creditore) ha ottenuto, a Ginevra, due ordinanze di sequestro contro Y., a Jeddah, e A. Ltd, sull'Isola di Man. L'Ufficio delle esecuzioni Arve-Lac ha immediatamente eseguito tali ordinanze. L'Hotel Z. SA ha presentato quattro reclami contro l'esecuzione di questi sequestri, sostenendo che i beni interessati (in particolare l'hotel, i conti bancari e la cartella ipotecaria) erano di sua proprietà e non del debitore sottoposto a sequestro. L'Autorità di vigilanza degli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti del Cantone di Ginevra ha accolto i reclami, constatato la nullità dei sequestri e ordinato la loro revoca. Il creditore ha fatto ricorso al Tribunale federale per far confermare la validità dei sequestri.

Legge

Sotto l'impero del nuovo diritto dell'esecuzione forzata entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione sono limitate al controllo della regolarità formale dell'ordinanza di sequestro e alle misure di esecuzione del sequestro in sé. I motivi relativi alle condizioni di merito del sequestro, in particolare quelli riguardanti la proprietà o la titolarità dei beni da sequestrare e l'abuso di diritto, rientrano nella competenza del giudice dell'opposizione (art. 278 LEF).

Nel caso di specie, l'autorità cantonale di vigilanza si è pronunciata su questioni di…