Fatti
Il 14 giugno 2002, la società X., a Mosca (il creditore) ha ottenuto, a Ginevra, due ordinanze di sequestro contro Y., a Jeddah, e A. Ltd, sull'Isola di Man. L'Ufficio delle esecuzioni Arve-Lac ha immediatamente eseguito tali ordinanze. L'Hotel Z. SA ha presentato quattro reclami contro l'esecuzione di questi sequestri, sostenendo che i beni interessati (in particolare l'hotel, i conti bancari e la cartella ipotecaria) erano di sua proprietà e non del debitore sottoposto a sequestro. L'Autorità di vigilanza degli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti del Cantone di Ginevra ha accolto i reclami, constatato la nullità dei sequestri e ordinato la loro revoca. Il creditore ha fatto ricorso al Tribunale federale per far confermare la validità dei sequestri.Legge
Sotto l'impero del nuovo diritto dell'esecuzione forzata entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione sono limitate al controllo della regolarità formale dell'ordinanza di sequestro e alle misure di esecuzione del sequestro in sé. I motivi relativi alle condizioni di merito del sequestro, in particolare quelli riguardanti la proprietà o la titolarità dei beni da sequestrare e l'abuso di diritto, rientrano nella competenza del giudice dell'opposizione (art. 278 LEF).
Nel caso di specie, l'autorità cantonale di vigilanza si è pronunciata su questioni di…