Art. 69 LEF

1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
2 Il precetto contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle; 3. l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio («fare opposizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto; 4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Requisiti di un precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 e art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF)
    · 17/03/1995 · 70 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 25/02/1976 · 11 citazioni Riassunto
  3. 3
    Nella domanda d'esecuzione dev'essere indicato il domicilio del creditore (secondo l'art. 67 cpv. 1 num. 1 LEF) anche quando la sua identità non è dubbia e quando è rappresentato da un mandatario
    · 15/09/1961 · 9 citazioni
  4. 4
    Azione dell'escusso tendente all'accertamento dell'inesistenza della pretesa; interesse sufficiente all'accertamento
    · 16/01/2015 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 24/02/1972 · 7 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 47_III_121
    13/10/1921 · 7 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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