Art. 69 LEF
1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
2 Il precetto contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle; 3. l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio («fare opposizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto; 4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Requisiti di un precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 e art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF)70 citazioni
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211 citazioni
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3Nella domanda d'esecuzione dev'essere indicato il domicilio del creditore (secondo l'art. 67 cpv. 1 num. 1 LEF) anche quando la sua identità non è dubbia e quando è rappresentato da un mandatario9 citazioni
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4Azione dell'escusso tendente all'accertamento dell'inesistenza della pretesa; interesse sufficiente all'accertamento8 citazioni
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57 citazioni
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6DTF 47_III_1217 citazioni13/10/1921 · 7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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25 citazioni
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17 citazioni
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16 citazioni24/11/2016 · 16 citazioni de
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