Fatti

La [M. GmbH] gestiva l'azienda F. + [E. AG], impresa di autogrù, Sch., per un credito di Fr. 1'700.-- oltre interessi al 6% dal 13 settembre 1974. Nel precetto esecutivo n. 131/1975 dell'Ufficio esecuzioni di Sch. il debitore era indicato come "F. + [E.], impresa di autogrù, Sch.". La F. + [E. AG] ha fatto opposizione, a seguito della quale la [M. GmbH] ha ottenuto dal Presidente del Tribunale distrettuale l'esecuzione provvisoria.

La F. + [E. AG] ha presentato reclamo chiedendo l'annullamento dell'esecuzione e della decisione di esecuzione provvisoria, in quanto l'indicazione del debitore non soddisfaceva i requisiti di legge. Il Presidente del Tribunale distrettuale ha sospeso l'esecuzione, decisione impugnata dalla [M. GmbH] presso l'autorità cantonale di vigilanza superiore. Quest'ultima ha respinto il reclamo e dichiarato nullo il precetto esecutivo.

La [M. GmbH] ha presentato ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, chiedendo la conferma del precetto esecutivo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, secondo la giurisprudenza, non ogni inesattezza nell'indicazione del debitore equivale alla sua inesistenza. Se l'indicazione inesatta consente di individuare agevolmente il vero debitore, non vi è motivo di dichiarare la nullità del precetto esecutivo.

Nel caso in esame, il debitore è stato indicato nel precetto esecutivo come "F. + [E.], impresa di autogrù, Sch." anziché "F. +…