Art. 88 LEF
Continuazione dell’esecuzione
1 Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.
2 Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
3 Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede.
4 A richiesta del creditore, l’ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno della domanda di continuazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rigetto dell'opposizione, perenzione dell'esecuzione42 citazioni
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2Termine per rendere verosimile la solvibilità e produrre i documenti24 citazioni
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3Pignoramento complementare di beni del debitore scoperti ulteriormente, richiesto da un creditore il cui credito non è coperto, secondo la stima del funzionario, dagli oggetti già pignorati (art. 115 cpv. 2 LEF)11 citazioni
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4Azione dell'escusso tendente all'accertamento dell'inesistenza della pretesa; interesse sufficiente all'accertamento10 citazioni
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5Continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF); attestazione comprovante la crescita in giudicato di una decisione di rigetto dell'opposizione (Mod. 4, n. 2 delle spiegazioni)10 citazioni
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6Continuazione dell'esecuzione (art. 88 LEF); rimedi di diritto contro la decisione di rigetto dell'opposizione9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione sanitaria12 citazioni
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Minaccia di fallimento5 citazioni
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Zustellung von Betreibungsurkunden5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.