Fatti

La società X. SA ha presentato un ricorso di diritto pubblico contro la sentenza della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra che ha pronunciato la revoca definitiva dell'opposizione presentata da X. SA a una procedura esecutiva avviata da Y. in liquidazione sulla base di un lodo arbitrale estero.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di X. SA e annullato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la procedura esecutiva fosse decaduta al momento del deposito della richiesta di revoca, poiché il termine perentorio di un anno previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF era scaduto.

Legge

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'esecutato è legittimato a sollevare nella procedura di revoca il motivo della decadenza dell'esecuzione, quando questa è manifesta. Nel caso di specie, non essendo contestate le date considerate dall'autorità cantonale per il calcolo del termine, la decadenza dell'esecuzione era stabilita.

Il Tribunale federale ha ritenuto che il termine perentorio di un anno previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF decorra dalla notifica del precetto esecutivo all'esecutato,…