Art. 76 LEF
1 Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.
2 Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Comunicazione del doppio originale del precetto esecutivo al creditore o al suo rappresentante (art. 76 cpv. 2 LEF)5 citazioni
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2Opposizione3 citazioni
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3Tassa per il precetto esecutivo (art. 16 OTLEF); rimborso delle tasse postali (art. 13 OTLEF)2 citazioni
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4Rigetto dell'opposizione, perenzione dell'esecuzione2 citazioni
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5Opposizione anticipata o divenuta caduca? Art. 74 LEF2 citazioni
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6Opposizione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mitteilung der Ausfertigung des Zahlungsbefehls2 citazioni
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Regionalgericht Bernina0 citazioniSBK 2024 81· 22/01/2025 · 0 citazioni de
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0 citazioni03/01/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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