Art. 76 LEF

1 Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.
2 Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Comunicazione del doppio originale del precetto esecutivo al creditore o al suo rappresentante (art. 76 cpv. 2 LEF)
    · 03/12/2003 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Opposizione
    · 28/03/1958 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Tassa per il precetto esecutivo (art. 16 OTLEF); rimborso delle tasse postali (art. 13 OTLEF)
    · 23/02/2004 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Rigetto dell'opposizione, perenzione dell'esecuzione
    · 02/11/1998 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Opposizione anticipata o divenuta caduca? Art. 74 LEF
    · 04/03/1965 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    Opposizione
    · 07/05/1975 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Mitteilung der Ausfertigung des Zahlungsbefehls
    · 24/06/2013 · 2 citazioni de
  • Regionalgericht Bernina
    SBK 2024 81
    · 22/01/2025 · 0 citazioni de
  • 03/01/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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