Fatti

Il 7 novembre 2002, Serge Maret, agente d'affari patentato, ha inviato all'Ufficio delle esecuzioni di Ginevra, a nome di P., una richiesta di esecuzione contro F. per un importo di 9'744 fr. 20 più interessi e spese, dedotti diversi acconti per un totale di 4'700 fr. Contemporaneamente, ha versato un importo di 70 fr. a titolo di anticipo spese sul suo conto aperto presso l'ufficio. A seguito della notifica del precetto esecutivo il 15 gennaio 2003, l'ufficio ha inviato la copia di tale atto destinata al creditore il 20 dello stesso mese, dietro rimborso di 89 fr. 60, al mandatario summenzionato. Il creditore ha presentato reclamo presso la Commissione di vigilanza degli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti del Cantone di Ginevra, che ha accolto il reclamo, stabilito l'importo delle spese a carico del creditore in 65 fr. e ordinato all'ufficio di inviare al creditore la sua copia del precetto esecutivo. L'ufficio ha fatto ricorso contro questa decisione presso la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale.

Legge

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha ritenuto che, conformemente all'art. 13 cpv. 1 OTLEF, le tasse postali devono in linea di principio essere rimborsate, ad eccezione delle spese di invio in raccomandata (art. 13 cpv. 3 lett. d OTLEF). Pertanto, le spese di invio della copia del precetto esecutivo destinata al creditore, effettuato con lettera firmata (in precedenza "raccomandata"), costituiscono una tassa postale di cui l'ufficio aveva diritto di chiedere il rimborso. La Camera ha quindi accolto il ricorso dell'ufficio e ha ritenuto che l'importo a carico del creditore dovesse essere di 70 fr., ovvero l'emolumento di base di…