Fatti
Il 23 dicembre 2002, Y. ha richiesto l'apertura di due procedure esecutive contro [Z.] e signora [Z.] presso l'Ufficio esecuzioni di Ginevra, indicando l'avv. X., avvocato a Ginevra, come rappresentante del creditore. Il 14 maggio 2003, l'avvocato ha ricevuto dall'ufficio, dietro rimborso di 421 fr. 80, le copie dei precetti esecutivi gravati da opposizione, destinate al creditore. Lo stesso giorno, l'avvocato ha contestato tale procedura tramite due reclami, sostenendo di non aver mai firmato una richiesta di esecuzione né accettato di rappresentare il creditore. La Commissione cantonale di vigilanza ha respinto i reclami, ma la Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale ha infine accolto il ricorso.Legge
Secondo la Camera, l'invio in contrassegno della copia destinata al creditore costituisce una misura suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 17 LEF. Un avvocato designato a sua insaputa come mandatario del creditore ha la legittimazione per presentare reclamo contro una tale misura, che lo riguarda personalmente.
Sebbene l'ufficio avesse a disposizione tutti gli elementi necessari per redigere i precetti esecutivi, compresa l'indicazione di un mandatario legittimato secondo il diritto cantonale, il funzionario non era tenuto a verificare d'ufficio i poteri di tale mandatario. Tuttavia, in sede di reclamo, è emerso che i poteri di rappresentanza del mandatario erano mancanti fin dall'inizio. La Commissione…