Art. 27 LEF

Rappresentanza nel procedimento esecutivo

1 Chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.
2 Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza dei Cantoni a disciplinare la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo (art. 27 LEF)
    · 23/04/2012 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Indemnità per ripetibili nel quadro di una contestazione relativa all'apertura del fallimento (art. 68 cpv. 1 TarLEF) Incorre in arbitrio il giudice che, in una contestazione relativa all'apertura del fallimento, non ac…
    · 20/08/1987 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 59_I_197
    01/01/1933 · 7 citazioni
  4. 4
    DTF 52_III_105
    19/08/1926 · 6 citazioni
  5. 5
    DTF 71_I_249
    01/01/1945 · 5 citazioni
  6. 6
    DTF 66_III_6
    15/03/1940 · 3 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • berufsmässige Vertretung
    BEZ.2024.22
    · 06/08/2024 · 2 citazioni de
  • Apertura della procedura fallimentare
    · 14/02/2017 · 2 citazioni de
  • ZSU.2013.89
    27/05/2013 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.