Art. 27 LEF
Rappresentanza nel procedimento esecutivo
1 Chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.
2 Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza dei Cantoni a disciplinare la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo (art. 27 LEF)11 citazioni
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2Indemnità per ripetibili nel quadro di una contestazione relativa all'apertura del fallimento (art. 68 cpv. 1 TarLEF) Incorre in arbitrio il giudice che, in una contestazione relativa all'apertura del fallimento, non ac…9 citazioni
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3DTF 59_I_1977 citazioni01/01/1933 · 7 citazioni
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4DTF 52_III_1056 citazioni19/08/1926 · 6 citazioni
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5DTF 71_I_2495 citazioni01/01/1945 · 5 citazioni
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6DTF 66_III_63 citazioni15/03/1940 · 3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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berufsmässige Vertretung2 citazioniBEZ.2024.22· 06/08/2024 · 2 citazioni de
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Apertura della procedura fallimentare2 citazioni
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ZSU.2013.892 citazioni27/05/2013 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.