Fatti
Il 19 marzo 1987, il presidente del tribunale distrettuale di Liestal ha aperto il fallimento della P. AG su richiesta di F. La P. AG ha presentato appello al tribunale superiore del Cantone di Basilea Campagna. Il 27 aprile 1987, ha comunicato di aver pagato integralmente l'importo dovuto, a seguito di che il tribunale superiore ha revocato il decreto di fallimento e archiviato il caso. Le spese del procedimento di appello sono state poste a carico della P. AG, mentre le spese straordinarie sono state compensate.
F. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione sulle spese e l'assegnazione di un adeguato indennizzo di parte a suo favore.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che il tribunale superiore aveva ingiustamente negato l'indennizzo di parte. Ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 GebTSchKG, il giudice può, in caso di controversie sull'apertura del fallimento, accordare su richiesta della parte vittoriosa un adeguato indennizzo per il tempo perso e le spese sostenute, inclusi i costi di rappresentanza.
Nel caso in esame, erano già necessarie conoscenze giuridiche specifiche nel procedimento di apertura del fallimento, ad esempio per le richieste di annotazione di un divieto di disposizione e la redazione di un inventario dei beni. Anche nel procedimento di appello si sono poste questioni processuali per le quali il ricorrente, in quanto profano, non possedeva le…