Fatti

Il 6 settembre 1994, il presidente del tribunale distrettuale di Bremgarten ha respinto una querela della società [R. AG], considerando che il termine per contestare un diritto iscritto nello stato dei carichi era stato superato. La commissione di esecuzione e fallimento del tribunale cantonale di Argovia ha respinto anche la querela presentata dalla società [R. AG] il 16 novembre 1994.

La società [R. AG] ha successivamente contestato la validità della notifica della decisione che fissava il termine per contestare il diritto iscritto nello stato dei carichi. Il ricorso è stato respinto, nella misura in cui era ammissibile.

Legge

La decisione impugnata può essere approvata in quanto la fissazione del termine per contestare il diritto iscritto nello stato dei carichi è stata effettuata in modo valido e che, in assenza di contestazione, la creanza del terzo iscritta nello stato dei carichi deve essere considerata come riconosciuta.

Tuttavia, la motivazione della decisione impugnata si basa a torto sull'articolo 65 della legge sulla esecuzione e fallimento (LEF). La ricorrente, in quanto creditrice, non è soggetta a questa disposizione, che concerne la notifica degli atti di esecuzione a una persona giuridica nel quadro di un'esecuzione diretta contro di essa.

La legge non prevede regole specifiche per la notifica della fissazione del termine per contestare il diritto iscritto nello stato dei carichi alla ricorrente. Pertanto, questa notifica doveva essere effettuata conformemente all'articolo 34 LEF, ovvero per lettera raccomandata o per consegna diretta contro ricevuta.

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