Fatti

In un'esecuzione contro B. Brühwiler, l'Ufficio esecuzioni di Berna 2 ha emesso il 8 gennaio 1965 un'intimazione di pignoramento che tuttavia non è stata eseguita, in quanto il debitore non è stato trovato in casa. Il 14 gennaio, l'ufficiale giudiziario ha consegnato al debitore, che lavorava presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, una nuova intimazione di pignoramento per il 18 gennaio. Tuttavia, il debitore ha bruciato questo documento davanti agli occhi dell'ufficiale. All'ora prevista, il pignoramento è stato eseguito nell'appartamento del debitore, dopo che la porta era stata aperta con l'aiuto di un fabbro.

Il debitore ha presentato un reclamo contro le modalità delle intimazioni di pignoramento e contro l'esecuzione del pignoramento. L'autorità cantonale di vigilanza ha respinto entrambi i reclami.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso del debitore. La seconda intimazione di pignoramento del 14 gennaio, che ha costituito la base per l'esecuzione del pignoramento, è stata legittimamente effettuata. Il debitore non poteva impedire la notifica distruggendo il documento. Anche la notifica sul suo luogo di lavoro era ammissibile, in quanto l'abitazione e il luogo di lavoro del debitore sono considerati luoghi di notifica equivalenti.

Il Tribunale federale non ravvisa alcun motivo di nullità d'ufficio nel fatto che l'intimazione di pignoramento sia stata notificata da un ufficiale giudiziario dell'Ufficio esecuzioni di Berna 2 nel suo circondario, ma sul luogo di lavoro del…