Art. 14 LEF
Ispezione e sanzioni disciplinari
1 L’autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all’anno la gestione di ogni ufficio.
2 Nei confronti dell’ufficiale o dell’impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti: 1. l’ammonimento; 2. la multa sino a 1000 franchi; 3. la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi; 4. la destituzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Notificazione di un atto di esecuzione8 citazioni
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2Posizione giuridica, revoca e ricusazione del commissario nella procedura concordataria, specialmente nel concordato delle banche e delle casse di risparmio7 citazioni
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3Provvedimenti disciplinari inflitti a organi esecutivi (art. 14 cpv. 2 LEF). 1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico. a)Casi in cui è esperibile, eccezionalmente, un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei f…5 citazioni
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4DTF 38_I_1975 citazioni25/01/1912 · 5 citazioni
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5Amministrazione speciale della massa (art. 237 cpv. 2 LEF)3 citazioni
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6Restituzione di tasse percepite per atti esecutivi annullati (art. 17 TarLEF)3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Rechtsverzögerung usw.3 citazioni
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3 citazioni04/06/2012 · 3 citazioni fr
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.