Art. 14 LEF

Ispezione e sanzioni disciplinari

1 L’autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all’anno la gestione di ogni ufficio.
2 Nei confronti dell’ufficiale o dell’impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti: 1. l’ammonimento; 2. la multa sino a 1000 franchi; 3. la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi; 4. la destituzione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    1. Notificazione di un atto di esecuzione
    · 08/02/1965 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Posizione giuridica, revoca e ricusazione del commissario nella procedura concordataria, specialmente nel concordato delle banche e delle casse di risparmio
    · 19/09/1968 · 7 citazioni
  3. 3
    Provvedimenti disciplinari inflitti a organi esecutivi (art. 14 cpv. 2 LEF). 1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico. a)Casi in cui è esperibile, eccezionalmente, un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei f…
    · 23/06/1986 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 38_I_197
    25/01/1912 · 5 citazioni
  5. 5
    Amministrazione speciale della massa (art. 237 cpv. 2 LEF)
    · 13/01/1975 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Restituzione di tasse percepite per atti esecutivi annullati (art. 17 TarLEF)
    · 01/06/1955 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.