Fatti

L'Ufficio fallimentare di San Gallo ha prestato assistenza giudiziaria nella procedura fallimentare contro [X.] . Con decisioni del 19 luglio 2005 e del 22 agosto 2005, l'Ufficio fallimentare ha limitato l'accesso agli atti di [X.] . Contro queste decisioni, [X.] ha presentato reclamo al Tribunale cantonale di San Gallo, che è stato respinto. Successivamente, [X.] ha presentato reclamo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato quali parti del reclamo fossero ammissibili. È giunto alla conclusione che le richieste di limitazione dell'accesso agli atti sono ammissibili, ma non le richieste di provvedimenti disciplinari contro il funzionario fallimentare e di provvedimenti di vigilanza generali.

Per quanto riguarda la limitazione dell'accesso agli atti, il Tribunale federale ha ritenuto che l'obbligo di prenotazione preventiva delle visite non costituisca una limitazione inammissibile. Tuttavia, ha esaminato più attentamente il rifiuto dell'accesso agli atti relativi alle trattative di vendita in corso. È giunto alla conclusione che l'autorità di vigilanza cantonale, nel ponderare gli interessi contrapposti, non ha…