Fatti
Il caso riguarda il fallimento della società anonima X, in cui l'amministrazione speciale e la delegazione di creditori hanno incaricato gli amministratori A e B di vendere o locare i beni della fallita. Essendosi preferita un'alienazione in blocco, due società (Y S.A. e Z S.p.A.) hanno manifestato interesse all'acquisto. La Z S.p.A. ha rivendicato il "patrimonio tecnologico" della fallita, offrendo in seguito Fr. 4'620'500.-- per l'acquisto della massa fallimentare.
La delegazione dei creditori ha accolto la richiesta subordinata della Z S.p.A. di procedere a un incanto scritto al miglior offerente con la Y S.A. Il 31 ottobre 1985 la Z S.p.A. ha esperito reclamo all'autorità di vigilanza, chiedendo l'attribuzione della massa fallimentare secondo la sua offerta del 27 settembre e l'annullamento dell'asta con la Y S.A.
Con decreto del 6 dicembre 1985, l'autorità di vigilanza ha respinto la richiesta di aggiudicazione della Z S.p.A., ritenendo sufficiente l'esclusione dell'oggetto rivendicato dal capitolato d'incanto, ma ha destituito d'ufficio gli amministratori A e B del fallimento, ritenendo che avessero agito in modo "sconcertante, leggero e sospetto di parzialità".
Legge
La Corte federale ritiene ammissibile il ricorso di diritto pubblico presentato dagli amministratori A e B, in quanto la loro destituzione dall'incarico ufficiale di amministratori speciali del fallimento li ha lesi nella loro sfera privata, non solo nella loro funzione pubblica.
Nel merito, la Corte ritiene che i fatti accertati dall'autorità di vigilanza non giustificano la sanzione della…