Art. 2 LEF

1 In ogni circondario d’esecuzione è istituito un ufficio d’esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.
2 In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.
3 All’ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d’impedimento alla direzione dell’ufficio.
4 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.
5 Per il resto, l’organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 27/02/1996 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 37_I_600
    05/12/1911 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 35_I_477
    04/05/1909 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 35_I_467
    01/01/1909 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.