Art. 2 LEF
1 In ogni circondario d’esecuzione è istituito un ufficio d’esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.
2 In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.
3 All’ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d’impedimento alla direzione dell’ufficio.
4 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.
5 Per il resto, l’organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
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2DTF 37_I_6000 citazioni05/12/1911 · 0 citazioni
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3DTF 35_I_4770 citazioni04/05/1909 · 0 citazioni
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4DTF 35_I_4670 citazioni01/01/1909 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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Precetti di pagamento1 citazioni
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Avviso di pignoramento1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.