Fatti

Il ricorrente X. ha presentato reclamo presso il Tribunale distrettuale di Winterthur, in qualità di autorità di vigilanza inferiore, sostenendo che l'Ufficio esecuzioni di Winterthur-Città gli avesse inviato il 3 novembre 2006 una lettera con l'intimazione di recarsi presso l'ufficio durante gli orari di apertura e di ritirare al più tardi entro tre giorni un precetto esecutivo. L'autorità di vigilanza inferiore ha respinto il reclamo, a seguito di che X. ha presentato ricorso presso il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, II Sezione civile, in qualità di autorità di vigilanza cantonale superiore in materia di esecuzione e fallimento. Il Tribunale superiore ha annullato la condanna alle spese e respinto il ricorso per il resto.

Con ricorso in materia civile, X. ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale superiore e di ordinare all'Ufficio esecuzioni di effettuare la notifica dei documenti esecutivi secondo le modalità previste dalla legge federale.

Legge

Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso contro l'intimazione di ritiro del precetto esecutivo, in quanto questa non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 17 LEF. L'intimazione di ritiro non rappresenta ancora una notifica, ma soltanto la comunicazione che è stato emesso un precetto esecutivo pronto per la notifica. Poiché l'intimazione non ha effetti sulla procedura esecutiva e non pregiudica la posizione giuridica del debitore, non può essere impugnata con ricorso.

Per quanto riguarda il termine di tre giorni per il ritiro del precetto esecutivo, il Tribunale…