Art. 71 LEF

Momento della notificazione

1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto è notificato al debitore.
2 Ove siano presentate più domande d’esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente.
3 Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Notificazione di precetti esecutivi tramite un funzionario comunale o un agente di polizia (art. 64 cpv. 2 LEF)
    · 20/10/1971 · 1 citazioni
  2. 2
    Interpretazione di una disposizione legale cantonale sul momento della registrazione nell'elenco degli assicurati morosi
    · 06/04/2023 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 65 e 67 cpv. 1 n. 2 LEF: domanda d'esecuzione priva dell'indicazione del rappresentante legale della persona giuridica da escutere
    · 25/02/1983 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 38_I_261
    27/03/1912 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Nichtigkeit einer Betreibung
    · 12/08/2019 · 2 citazioni de
  • Zustellung des Zahlungsbefehls; Gebühren
    · 20/03/2013 · 2 citazioni de
  • Apertura della procedura fallimentare
    SBK 2026 90
    · 19/08/2026 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.