Art. 71 LEF
Momento della notificazione
1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto è notificato al debitore.
2 Ove siano presentate più domande d’esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente.
3 Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Notificazione di precetti esecutivi tramite un funzionario comunale o un agente di polizia (art. 64 cpv. 2 LEF)1 citazioni
-
2Interpretazione di una disposizione legale cantonale sul momento della registrazione nell'elenco degli assicurati morosi0 citazioni
-
3Art. 65 e 67 cpv. 1 n. 2 LEF: domanda d'esecuzione priva dell'indicazione del rappresentante legale della persona giuridica da escutere0 citazioni
-
4DTF 38_I_2610 citazioni27/03/1912 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Nichtigkeit einer Betreibung2 citazioni
-
Zustellung des Zahlungsbefehls; Gebühren2 citazioni
-
Apertura della procedura fallimentare0 citazioniSBK 2026 90· 19/08/2026 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.