Fatti
Il 1° settembre 1982, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Wädenswil ha ricevuto una richiesta della [K. AG] per l'esecuzione forzata della L. AG in liquidazione. Lo stesso giorno, l'Ufficio esecuzioni ha richiesto un anticipo spese al creditore. Con lettera del 20 settembre 1982, ha comunicato al creditore che non si sarebbe dato seguito alla sua richiesta di esecuzione forzata, in quanto non era stato indicato il liquidatore e quindi il rappresentante della società da eseguire, e di conseguenza la designazione del debitore ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF era carente. Il reclamo presentato dalla [K. AG] contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale distrettuale di Horgen e dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. Con ricorso del 27 gennaio 1983, la [K. AG] ha chiesto al Tribunale federale di ordinare all'Ufficio esecuzioni di Wädenswil di notificare immediatamente il precetto esecutivo al debitore.
Legge
Ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF, nel ricorso di esecuzione forzata devono essere indicati il nome e il domicilio del debitore e, se del caso, del suo rappresentante legale. Nel caso di una persona giuridica, il creditore deve indicare il nome di un rappresentante autorizzato al quale può essere notificato il precetto esecutivo. In mancanza di tali informazioni, l'Ufficio esecuzioni deve informare immediatamente il creditore e dargli l'opportunità di integrarle.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'Ufficio esecuzioni ha violato il diritto federale, in quanto non ha dato seguito alla richiesta di esecuzione forzata, applicando erroneamente l'art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF, invece di informarsi presso il creditore sul nome del liquidatore e notificargli il precetto esecutivo. La designazione del debitore era infatti corretta e completa, e non vi erano dubbi sull'identità delle parti. L'Ufficio esecuzioni…