Art. 8 LEF

Tenuta, prova e rettificazione

1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.
2 I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.
3 L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Informazioni su esecuzioni (art. 8 cpv. 2 LEF)
    · 27/02/1979 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    A quali condizioni un terzo può consultare gli atti del fallimento (art. 8 cpv. 2 LEF)? Limiti di questo diritto
    · 13/02/1967 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Opposizione
    · 28/03/1958 · 12 citazioni Riassunto
  4. 4
    Consid. 1 e 2)
    · 20/11/1965 · 11 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 58_III_118
    01/01/1932 · 11 citazioni
  6. 6
    Radiazione dal registro delle esecuzioni di un'esecuzione fondata su un errore del creditore
    · 28/03/1995 · 10 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Rechtzeitigkeit des Rechtsvorschlags
    · 31/01/2018 · 11 citazioni de
  • Forderung ("Löschung" der Betreibung)
    · 27/11/2014 · 9 citazioni de Riassunto
  • 06/02/2018 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.