Art. 8 LEF
Tenuta, prova e rettificazione
1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri.
2 I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.
3 L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Informazioni su esecuzioni (art. 8 cpv. 2 LEF)12 citazioni
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2A quali condizioni un terzo può consultare gli atti del fallimento (art. 8 cpv. 2 LEF)? Limiti di questo diritto12 citazioni
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3Opposizione12 citazioni
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4Consid. 1 e 2)11 citazioni
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5DTF 58_III_11811 citazioni01/01/1932 · 11 citazioni
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6Radiazione dal registro delle esecuzioni di un'esecuzione fondata su un errore del creditore10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rechtzeitigkeit des Rechtsvorschlags11 citazioni
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Forderung ("Löschung" der Betreibung)9 citazioni
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4 citazioni06/02/2018 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.